
L'applicazione delle agevolazioni previste dal Piano Casa agli edifici ricadenti nel Centro Storico non è possibile in quanto l'art.6 (Limiti di applicazione) specifica che "Non è ammessa la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 3 e 4 ... all’interno delle zone territoriali omogenee A) [Centro Storico] di cui all’articolo 2 del d.m. lavori pubblici 1444/1968 o a esse assimilabili, così come definite dagli strumenti urbanistici generali o dagli atti di governo del territorio comunali, salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura".
Forse però se il Piano di Recupero del Centro Storico di Noicattaro, ormai scaduto da più di 10 anni, venisse finalmente rivisto e corretto sfruttando quanto dal Piano Casa è "previsto" (mi riferisco all'ultima parte del comma, cioè "salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura") si potrebbe immaginare di utilizzare questo strumento per consentire, ovvero per costringere, l'eliminazione delle superfettazioni, purtroppo molto diffuse, e permettere un uso più congruo alle necessità abitative degli immobili oggi in disuso o non opportunamente in uso.
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Forse però se il Piano di Recupero del Centro Storico di Noicattaro, ormai scaduto da più di 10 anni, venisse finalmente rivisto e corretto sfruttando quanto dal Piano Casa è "previsto" (mi riferisco all'ultima parte del comma, cioè "salvo che questi strumenti o atti consentano interventi edilizi di tale natura") si potrebbe immaginare di utilizzare questo strumento per consentire, ovvero per costringere, l'eliminazione delle superfettazioni, purtroppo molto diffuse, e permettere un uso più congruo alle necessità abitative degli immobili oggi in disuso o non opportunamente in uso.
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